Abstract

Scritto in un rozzo latino, l’editto di Rotari, promulgato dal re longobardo nel 643, è la prima raccolta di leggi di quel popolo. Si tratta di un codice criminale che ad una serie di comportamenti ritenuti riprovevoli associa una pena pecuniaria o corporale. Ne emerge uno straordinario quadro di valori, comportamenti, pratiche che rendono una vivida immagine di un tempo assai lontano e per noi difficile da capire. Una oculata selezione dai articoli originali consente di indirizzare un laboratorio su più livelli ad ragazzi del primo biennio delle secondaria superiori.

Il re Longobardo Rachis

Antologia dall’Editto di Rotari

  1. Se qualche uomo avrà fatto disegni e ordito trame contro la persona del re, sia punito a morte e i suoi beni confiscati.

  2. Se qualcuno insieme al re avrà tramato la morte o avrà ucciso un uomo per comando di lui, non sia per niente colpevole, e né lui né gli eredi suoi soffrano molestia o richieste di danni dall’uomo o dai suoi eredi. Perché credendo noi essere il cuore dei re nelle mani di Dio, non è possibile che un uomo possa vendicare colui che fu ucciso per ordine del re.

  1. Se qualcuno avrà denunciato al re un uomo, accusandolo di aver tentato di ucciderlo, sia lecito all’accusato dimostrare la sua innocenza col giuramento e discolparsi. E se sarà risultato qualche elemento di sospetto e tale uomo è presente, gli sia lecito discolparsi del suo crimine per camphionem, cioè combattendo in duello…

  1. Se qualcuno avrà ucciso il proprio padrone, sia lui stesso ucciso.

  1. Se qualcuno, per vendicare un affronto subito alzerà la mano armata sull’avversario, o entrerà in un luogo abitato con un gruppo di armigeri fino a quattro, il loro capo venga messo a morte per illecito arbitrio, oppure paghi un’ammenda di novecento soldi, per metà al re e per metà alla vittima.

  1. Se qualcuno per strada avrà contrastato il passo ad una donna o a una fanciulla libera, o l’avrà oltraggiata, paghi un’ammenda di novecento soldi, per metà al re e per metà alla vittima dell’ingiuria cioè al detentore del mundio.

  1. Se qualcuno avrà molestato per via un’ancella, un servo altrui o aldio o liberto, paghi al padrone venti soldi.

  1. Se qualcuno avrà percosso un altro con un pugno, gli paghi tre soldi di risarcimento; se con il palmo della mano sei.

  1. Se qualcuno avrà cavato un occhio ad un altro, si valuti il risarcimento come se l’avesse ucciso a seconda dell’angargathungi, cioè del valore della persona; la metà di questo prezzo sia pagata alla vittima da colui che avrà cavato l’occhio.

  1. Se qualcuno avrà fatto cadere a un altro un dente di quelli che si vedono quando ride, gli paghi per un dente sedici soldi; se saranno stati due o più, visibili quando ride, il risarcimento sia pagato in proporzione al numero.

  1. Per tutte le soprascritte lesioni e ferite tra uomini liberi, abbiamo stabilito dei risarcimenti superiori a quelli dei nostri antenati, perché si ponga fine alla faida, cioè all’inimicizia e, dopo aver ricevuto il risarcimento, non si chieda di più, né venga tenuto rancore, ma la questione sia considerata chiusa, e la concordia sia duratura…

  1. Se qualcuno avrà fatto cadere un dente a un aldio o a un servo ministeriale altrui di quelli che compaiono nel riso, paghi per un dente quattro soldi; se sono più di uno vengano risarciti per questo numero.

  1. Se qualcuno avrà un aldio altrui, paghi sessanta soldi.

  2. Se qualcuno avrà ucciso un servo altrui, di cui si sappia con certezza essere ministeriale ovvero un servo istruito, paghi cinquanta soldi.

  1. Se qualcuno avrà ucciso un altrui servo massaro, paghi venti soldi.

  2. Se qualcuno avrà ucciso un altrui servo bifolco addetto al sevizio di casa, paghi venti soldi.

  3. Se qualcuno avrà ucciso un servo rusticano sottoposto al massaro, paghi dieci soldi.

  4. Se qualcuno avrà ucciso un porcaro altrui, intendiamo il capo dei porcari che abbia sotto di sé due, tre, o più dipendenti, paghi cinquanta soldi. Per quanto riguarda i suoi sottoposti si paghino venticinque soldi.

  5. Per quanto riguarda l’uccisione di un pecoraro, capraro, o bovaro, si paghino venti soldi…

198 Se qualcuno chiama prostituta o strega una ragazza o donna libera che è sotto il mundio di un altro e, accusata, si dichiara pentito e afferma di averlo detto spinto dall’ira, allora presti giuramento con dodici sacramentali di aver detto quella nefanda accusa spinto dall’ira, senza alcuna cognizione certa. Allora per queste vane parole ingiuriose, che doveva pronunciare, paghi una composizione di 20 soldi e non venga più accusato indebitamente. Ma se insiste e dice di poterlo provare, allora la causa sia decisa tramite un campione, cioè tramite un duello, secondo il giudizio di Dio: e se l’accusa viene provata, costei sia passibile della pena come si legge in questo editto; ma se colui che ha mosso l’accusa non può provarla, sia tenuto a comporre il guidrigildo della donna secondo la nascita.

  1. Se il marito avrà ucciso la moglie immeritatamente quando secondo la legge non si sia macchiata di alcun delitto che preveda la condanna a morte, paghi un risarcimento di milleduecento soldi, per metà ai parenti che l’avevano consegnata al marito e che ne detenevano il mundio, e per metà al re.

  1. Se una moglie avrà ucciso il marito, lei stessa venga uccisa, e il possesso delle sue sostanze, nel caso non ci siano figli, passi ai parenti del marito.

  2. A nessuna donna libera vivente nel nostro regno sotto l’ordinamento delle leggi dei Longobardi, sia lecito vivere nell’attuazione della sua volontà, cioè selpmundia, ma debba restare sempre sotto la potestà di un uomo o del re; né possa vendere alcunché dei suoi beni senza la volontà di colui ne cui mundio si trova.

211. Se un ibero o un servo prendono la moglie di un altro e la uniscono a sé in matrimonio, siano entrambi uccisi, qualora siano stati consenzienti.

212. Se qualcuno scopre un altro mentre fornica con sua moglie, libero o servo, abbia facoltà di ucciderli entrambi e se li uccide non gli sia chiesta ragione.

  1. Se un servo avrà osato unire sé in matrimonio ad una donna o ragazza libera, sia punito con la morte e i parenti di colei che fu consenziente col servo abbiano il diritto di ucciderla o venderla come schiava …

  1. Se qualcuno vorrà rendere libero un suo servo o ancella, gli sia permesso fare come gli piace…

  1. Se qualcuno avrà fatto intenzionalmente dei nuovi contrassegni … sugli alberi del bosco, e non avrà dimostrato che sono suoi, paghi quaranta soldi, per metà al re e per metà al proprietario del bosco.

286. Se qualcuno prende una o due assi da una siepe, paghi la composizione di 1 solido.

296. Se qualcuno prende più di tre grappoli d’uva da una vigna altrui, paghi una composizione di 6 solidi; ma se ne prende fino a tre, non gli sia fatta alcuna colpa.

  1. Se qualcuno avrà abbattuto un rovere, un cerro, o una quercia, o un faggio sul terreno o sul campo o nella zona cintata altrui, paghi due tramisse (moneta del valore di un terzo di un soldo) per ogni albero. Ma se un uomo in cammino fuori dalla zona cintata avrà tagliato della legna per le sue necessità non sia colpevole.

  2. Se qualcuno taglierà un castagno, un noce, un pero o un melo, paghi l’ammenda di un soldo.

  1. Se un cervo o qualunque altro genere di selvaggina sarà stato ferito con una freccia da un cacciatore, resti di proprietà di chi ha scagliato la freccia … fino ad un giorno dopo che ha abbandonato la caccia e se n’è tornato a casa; e colui che l’avrà trovata quando saranno scadute le suddette ore, non deve essere considerato colpevole e potrà tenersi la selvaggina.

  1. Se qualcuno avrà tolto le api da un albero marchiato in selva altrui, paghi sei soldi.

  1. Se qualcuno avrà tagliato la coda al cavallo altri, cioè soltanto il crine, paghi sei soldi.

  1. Se qualcuno avrà arato deliberatamente un campo altrui e avrà osato seminarlo, perda il suo lavoro e i frutti del campo; e colui che avrà dimostrato che quel campo è suo ne tenga i frutti.

Fibula longobarda

Oggetto del laboratorio

Il percorso didattico si concentrerà su vari aspetti del mondo longobardo ricostruibili attraverso le gli articoli del codice: la figura del re, i livelli sociali, i tratti peculiare dell’attività economica, la condizione femminile, alcuni aspetti della mentalità.

Finalità del laboratorio:

Classi coinvolte: una classe seconda della secondaria di secondo grado.

Durata: 10 ore

Prerequisiti:

  • Conoscenze del mondo tardo romano e dei regni romano barbarici

  • Esperienza di base nell’uso delle fonti storiche

Obiettivi:

Acquisire competenze relative a:

  • ricavare informazioni da ogni tipologia di fonte e di testi;

  • riconoscere l’intenzionalità di chi ha prodotto il documento;

  • individuare elementi comuni e parole chiave;

  • procedere per confronto, per analogia e differenza, ricavare modelli e interpretazioni;

  • comporre dati e informazioni, attraverso chiavi di lettura tematiche

  • costruire linee del tempo, riconoscere l’ordine temporale della narrazione;

  • acquisire strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina storica e utilizzarli in maniera corretta;

  • ascoltare, capire e seguire le argomentazioni dell’altro;

  • utilizzare intenzionalmente un lessico specifico per una sintesi espositiva.

Metodologia e articolazione dell’attività

L’approccio didattico è improntato sulle indicazioni più volte fornite da Antonio Brusa per il laboratorio di storia: si riproducono in classe le operazioni tipiche del “lavoro dello storico”. Le operazioni fondamentali che debbono essere sollecitate dal laboratorio didattico di storia si possono così riassumere:

  1. porsi delle domande e mettere a fuoco dei problemi;

  2. selezionare, cioè scegliere fra fonti diverse;

  3. interrogare e tematizzare;

  4. interpretare, ossia fare inferenze;

  5. comunicare, ovvero scrivere un testo storico.

La proposta di laboratorio pertanto cercherà di riprodurre questi diversi momenti di riflessione.

ATTIVITÀ

Parte preliminare

  • Ogni alunno avrà a disposizione una copia dell’antologia dell’Editto di Rotari preparata dal docente

  • Dopo una prima lettura comune ogni alunno dovrà procedere ad evidenziare parole, espressioni e parti del testo di difficile interpretazione

  • Si procede ad una notazione esplicativa relativa alle parti evidenziate al fine di produrre un testo con notazioni esplicative.

Svolgimento

  • La classe sarà divisa in gruppi di due o tre alunni.

  • Ad ogni gruppo sarà assegnato un tema scelto tra la figura del re, i livelli sociali, i tratti peculiare dell’attività economica, la condizione femminile, alcuni aspetti della mentalità.

  • Ogni gruppo dovrà sottolineare le parti tematicamente rilevanti.

Domande di orientamento

La figura del re

Con quali azioni il cerca di rafforzare il suo potere? Quali elementi rivelano la debolezza della figura del re?

Queste parole dell’Editto nell’articolo n. rivelano la debolezza della figura del re, infatti…

I livelli sociali

Quali sono i gruppi sociali denominati nel codice? In quale scala si dispongono? Quali distinzioni posso individuarsi all’interno della classe dei servi?

Tipologia umana Valore monetario della vita

I tratti peculiare dell’attività economica

Quali sono le attività economiche regolamentate? Quali non sono nominate? Perché?

La condizione femminile

Elenca tutte le situazioni di disparità tra donna e uomo. Quali spazi di autonomia sono concesse alle donne’ Prova a spiegare perché il contrastare il passo ad una donna appare è punito con un’ammenda così alta?

In base all’Editto di Rotari una donna libera No Articolo di riferimento
Può sposare chi vuole
Può vendere i propri beni
Può scegliere dove abitare
Può essere uccisa dal marito per giusta causa
Può essere fermata per strada da qualcuno

Alcuni aspetti della mentalità

Alcuni articoli ci fanno capire alcuni aspetti del carattere del popolo longobardo

I Longobardi si mostrano art testo
Violenti
vendicativi
litigiosi
Vanità

Conclusione

Comporre un breve testo in forma narrativa, espositiva per presentare quanto emerso dalla interpretazione del documento. Nel testo dovrai citare o far riferimento a passi dell’Editto.

I LUNGHI TEMPI DELLA STORIA

Divorzio alla longobarda

Articolo 212 dell’ Editto di Rotari, anno 643

Se qualcuno scopre un altro mentre fornica con sua moglie, libero o servo, abbia facoltà di ucciderli entrambi e se li uccide non gli sia chiesta ragione.

Codice Penale, art. 587 in vigore fino alla legge n. 442 del 5 settembre 1981
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Il coraggio della diciassettenne Franca Viola nel 1966, che disse no al matrimonio con il suo stupratore, per la prima volta e pubblicamente, facendo condannare l’uomo a Trapani, in Sicilia. E poi le lotte in Parlamento, a Roma, per l’abrogazione della norme del codice penale vigente che portarono alla legge 442, promulgata nell’agosto del 1981, 35 anni fa.

     Così l’Italia si sbarazzò in un sol colpo di ‘nozze riparatrici’ e di ‘delitto d’onore’, risvegliandosi, finalmente, un paese più moderno, grazie alla nuova legge del 5 agosto del 1981 (“Gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati”, recita l’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 442, “Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore”).

     Il legislatore cancellò quanto previsto dal codice Rocco, eredità del Ventennio, che in due articoli del c.p., il 544 e il 587, normava su “matrimonio riparatorio” e “delitto d’onore”, prevedendo l’estinzione della pena per la violenza sessuale, se seguita da nozze ‘salva-onore’ e pene ridotte, invece, per chi commettesse omicidio, ‘in stato d’ira’, nei confronti del coniuge, figlia e sorella, a seguito di ‘illegittima relazione carnale’. Il via libera alla 442, con l’abrogazione degli articoli del codice Rocco, fu la fine di un percorso lungo, con tutti i precedenti tentativi andati a vuoto, a partire da quello in pieno ’68, con il ministro della Giustizia, il repubblicano Oronzo Reale, che insieme al socialista Giuliano Vassalli avevano tentato di abrogare le norme, senza riuscirci a causa della caduta del governo Moro.

     Un passo che arrivava dopo il referendum sul divorzio (1974), dopo la riforma del diritto di famiglia (legge 151/1975), e dopo il referendum sull’aborto, quando il Paese stava profondamente cambiando, sull’onda del rinnovamento politico e sociale che caratterizzerà gli anni ’60 e ’70.

12 uomini sacrati

art . 198 del’editto di Rotari

Se qualcuno chiama prostituta o strega una ragazza o donna libera che è sotto il mundio di un altro e, accusata, si dichiara pentito e afferma di averlo detto spinto dall’ira, allora presti giuramento con dodici sacramentali di aver detto quella nefanda accusa spinto dall’ira, senza alcuna cognizione certa. Allora per queste vane parole ingiuriose, che doveva pronunciare, paghi una composizione di 20 soldi e non venga più accusato indebitamente. Ma se insiste e dice di poterlo provare, allora la causa sia decisa tramite un campione, cioè tramite un duello, secondo il giudizio di Dio: e se l’accusa viene provata, costei sia passibile della pena come si legge in questo editto; ma se colui che ha mosso l’accusa non può provarla, sia tenuto a comporre il guidrigildo della donna secondo la nascita.

La giustizia nell’alto medioevo

da Magificat

La giustizia nel modello statunitense

da 12 angry man